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Miliare di leva ferito accidentalmente nel corso di addestramento – Cass. n. 12747/2022

Forze armate - servizio militare obbligatorio - leva militare - in genere - Miliare di leva ferito accidentalmente nel corso di addestramento - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Fattispecie.

 

Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.(In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un "quid pluris" rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12747 del 21/04/2022 (Rv. 664479 - 01)

 

Corte

Cassazione

12747

2022