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Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 33975 del 05/12/2023 (Rv. 669558 - 01)

Giurisdizione civile - poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. - disapplicazione di atti amministrativi - Controversia avente ad oggetto la contestazione circa la ripartizione o la determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato - Posizione giuridica soggettiva - Diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice ordinario di tutti i vizi dell'atto adottato dalla P.A. datore di lavoro - Sussistenza.

Nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 33975 del 05/12/2023 (Rv. 669558 - 01)