Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1241