Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - in genere - Mancata previsione del compenso da parte del testatore - Previsione da parte degli eredi - Effetti.
La retribuzione a favore dell'esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "ad hoc", che il compenso per l'opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell'eredità secondo quanto dispone l'art. 711 c.c., l'impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l'attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l'abbiano stretto, nei cui confronti l'esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24798 del 12/08/2022 (Rv. 665395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0711
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Cassazione
24798
2022