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Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17531 del 22/02/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284435 - 01

Provvedimenti giurisdizionali - custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo - Riconoscimento della continuazione "in executivis" -Credito di pena - Computabilità ai fini della pena da eseguire - Limiti.

 

Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

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