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Esecuzione - Imputato dichiarato assente – Corte di Cassazione, Sentenza n. 15498 ud. 26/11/2020 - deposito del 23/04/2021 

Nullità assolute ed insanabili per omessa citazione – Deducibilità in sede di incidente di esecuzione – Esclusione - Rescissione del giudicato – Ammissibilità – Riqualificazione del proposto incidente di esecuzione in rescissione del giudicato - Esclusione. (dal sito web della Corte di Cassazione)

 Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che:

- il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità;

- la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.