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Pubblica amministrazione - servizi pubblici - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 252 del 04/01/2024

Spese di gestione degli uffici giudiziari ex l. n. 392 del 1941 - Occupazione sine titulo di un immobile di proprietà comunale da parte di un ufficio giudiziario - Danno in re ipsa - Esclusione - Fondamento.

In caso di occupazione sine titulo di un immobile di proprietà comunale da parte di un ufficio giudiziario, non è configurabile un danno in re ipsa, pari al valore locatizio del bene, per l'amministrazione del Comune, che è tenuto a sostenere le spese per la locazione degli uffici giudiziari in forza dell'art. 1, comma 1, n. 2, l. n. 392 del 1941.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, dopo aver condannato il Ministero della Giustizia al rilascio dell'immobile occupato da uffici del CISIA, aveva rigettato la domanda risarcitoria, in mancanza di prova di un danno maggiore di quello corrispondente alla perdita dei canoni locativi).