11. c.c. disp. gen. - Efficacia della legge nel tempo.
Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo II Dell'applicazione della legge in generale - Art. 11.Efficacia della legge nel tempo
Art. 11.Efficacia della legge nel tempo. 1.La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2.I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. ___________________________________________________________