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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13780 del 31/05/2017

Sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione - Appello del soccombente - Formulazione di specifici motivi solo sulla sussistenza del debito - Conseguenze - Riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione - Inammissibilità - Fondamento.

Nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario, oltre interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sulle dette statuizioni accessorie, al giudice del gravame è inibito il riesame di queste ultime, rispetto alle quali, per effetto dell'indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione, deve ritenersi vi sia stata acquiescenza dell'appellante.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13780 del 31/05/2017