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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. Cass. n. 23972/2017

Procedura prevista dagli artt. 11 l. n. 319 del 1980 e 29 l. n. 794 del 1942 - Carattere di specialità - Estensione a figure di ausiliari diverse da quelle menzionate - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di liquidazione a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, la l. n. 319 del 1990 ha carattere di specialità, con la conseguenza che, essendo il rimedio previsto dal relativo art. 11 esperibile solo nel caso in cui il provvedimento di liquidazione del compenso riguardi uno degli indicati ausiliari, avverso il provvedimento giudiziale di liquidazione emesso, ex art. 52 disp. att. c.p.c., in favore di ausiliario estraneo alle categorie previste dalla norma speciale, può essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., tenuto conto della natura monitoria dell'anzidetto provvedimento, ove agisca in giudizio la parte tenuta a corrispondere il compenso, ovvero l'azione ordinaria da parte dell'ausiliario, nel caso di diniego della liquidazione. (Nella specie, relativa ad un ingegnere incaricato dalla P.M. di accertare la superficie di tutti gli immobili di un Comune, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante la non riconducibilità dell'ausiliario ad alcuna delle categorie previste dalla l. n. 319 del 1990, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di liquidazione del compenso professionale proposta con citazione ordinaria anziché ai sensi della l. n. 319 cit.).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23972 del 12/10/2017

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2017