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Deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua – Cass. n. 26656/2021

Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione - Deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua - Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30 del 2017 - Vincolatività per le Regioni - Esclusione - Fondamento.

 

Il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30 del 2017, contenente le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua, non ha una diretta efficacia vincolante nei confronti delle Regioni, alle quali compete la predisposizione dei Piani Tutela Acque e dei successivi aggiornamenti, essendo rivolto, invece, alle Autorità di bacino, affinché queste ultime, nella redazione dei Piani di Gestione, adeguino gli approcci metodologici per il calcolo del menzionato deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua.

 Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 26656 del 30/09/2021 (Rv. 662449 - 01)

 

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Cassazione

26656

2021