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Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico – Cass. n. 29299/2021

Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione - Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico - Definizione del "deflusso minimo vitale" - Necessità -Criteri - Linee-guida dettate dal d.m. 28 luglio 2004 in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Discrezionalità esecutiva delle amministrazioni e possibilità di fissare criteri più rigorosi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo vitale” (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale impiegati dalla Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e privati, e si era altresì avvalsa di organi tecnici esterni al suo apparato tecnico-burocratico per acquisire ulteriori contributi volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 29299 del 21/10/2021 (Rv. 662648 - 01)

 

Corte

Cassazione

29299

2021