Morte dell'invalido in epoca anteriore all'accertamento dell'inabilità – Cass. n. 2166/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Prestazione assistenziale - Morte dell'invalido in epoca anteriore all'accertamento dell'inabilità - Trasmissione in via ereditaria - Accertamento in sede giudiziaria - Nuova domanda in sede amministrativa - Necessità - Esclusione - Previsione dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n.698 del 1994 - Rilevanza solo sul piano amministrativo - Conseguenze.

Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021 (Rv. 660353 - 01)