Personale dipendente delle ex IPAB – Cass. n. 15473/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - Personale dipendente delle ex IPAB - Passaggio all'ente comunale territorialmente competente ex art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 - Illegittimità costituzionale della norma - Conseguenze.

 

 

In forza della sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", l'art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 -, il personale già in servizio presso le IPAB regionali non ha diritto, a seguito della soppressione di queste ultime, a transitare alle dipendenze del Comune territorialmente competente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15473 del 03/06/2021 (Rv. 661420 - 01)

 

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