Attività di collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza – Cass. n. 29204/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Attività di collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

 

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. c) ed e), della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari ed a tutela della pubblica incolumità, non compete al collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola, la cui attività non è ordinariamente connotata da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29204 del 20/10/2021 (Rv. 662580 - 01)

 

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