Trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici – Cass. n. 6214/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, e soggetti equiparati - Art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 - Natura selettivo-regolativa - Conseguenze - Liquidazioni successive alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 - Applicabilità.

 

In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022 (Rv. 664036 - 01)

 

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