Risarcimento del danno parentale subito dai congiunti – Cass. n. 8773/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Risarcimento del danno parentale subito dai congiunti - Detrazione dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Necessità - Fondamento.

 

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (Rv. 664448 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

 

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