Svolgimento corretto di pratica sportiva nell'ambito di disciplina – Cass. n. 17435/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, lett. f), della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Svolgimento corretto di pratica sportiva nell'ambito di disciplina a violenza necessaria o indispensabile - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.

 

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. f), della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale, non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, non compete all'atleta militare che abbia riportato un'infermità causata da un contatto fisico tra i giocatori, correlato esclusivamente al corretto svolgimento di una

disciplina sportiva a violenza necessaria o indispensabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto difettare il presupposto dell'«azione recata» - di cui alla citata disposizione normativa - nella condotta dell'atleta, che aveva leso l’incolumità del competitore nel rispetto delle regole della disciplina sportiva del "judo", poiché ciò rientrava nel cd. "rischio consentito").

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17435 del 30/05/2022 (Rv. 664851 - 01)

 

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2022