Rimborso delle spese sostenute – Cass. n. 24631/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Ricovero del disabile - Rimborso delle spese sostenute - Comune obbligato - Individuazione - Criteri - Residenza effettiva - Rilevanza - Ragioni - Onere di previa informazione - Sussistenza.

 

In caso di ricovero stabile del disabile presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24631 del 10/08/2022 (Rv. 665416 - 01)

 

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Cassazione

24631

2022