Adozione internazionale Rimborso delle spese

Adozione internazionale Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009 (GU n. 211 del 11-9-2009 )

Adozione internazionale - Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009 (GU n. 211 del 11-9-2009 )

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009

  Rimborso   delle   spese   sostenute   dai  genitori  adottivi  per
l'espletamento delle procedure di adozione internazionale. (09A10695)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23  agosto  1988, n. 400, concernente «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il regio  decreto 23  maggio  1924,  n.  827, concernente il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
dicembre  2002,  concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1998,  n. 476, recante «Ratifica ed
esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29  maggio  1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema
di  adozione  di  minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene
istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, la
Commissione  per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale
preposta  all'attuazione  della sopraindicata Convenzione (di seguito
chiamata Commissione);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n.
108  «Regolamento  recante riordino della Commissione per le adozioni
internazionali»,  che  ha  sostituito il decreto del Presidente della
Repubblica  1  dicembre  1999,  n.  492,  nel  quale sono indicate le
modalita'  per  il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione
allo  svolgimento  di  procedure  di  adozione  per  conto  terzi, le
modalita'  operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo
da parte dell'autorita' centrale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio
2008,  con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  giugno  2008,  con  il  quale  il  Sottosegretario  di Stato alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi
e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo
e  di  promozione  di  iniziative,  anche  normative,  di vigilanza e
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni  al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente
alla materia delle politiche per la famiglia;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  sopraindicato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 13 giugno 2008, con il
quale  il  predetto  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' stato delegato ad esercitare le funzioni di
indirizzo  e  di  raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei
minori  italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri nell'ambito della Commissione istituita
dalla  sopraindicata  legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del
testo   unico   sulle   imposte  dei  redditi»,  ove  si  prevede  la
deducibilita'  del  «50%  delle spese sostenute dai genitori adottivi
per  l'espletamento  della  procedura  di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184»;
  Vista  la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione
centrale  normativa  e  contenzioso  del  28  maggio 2004, contenente
modalita'  interpretative  sull'applicazione  dell'art.10,  comma  1,
lettera   l-bis)   del decreto   del Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 91;
  Visto  l'art.  1,  comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ove  si  prevede  la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   del   «Fondo   per   il   sostegno  delle  adozioni
internazionali»,  «finalizzato  al rimborso delle spese sostenute dai
genitori  adottivi  per  l'espletamento  della  procedura di adozione
disciplinata  dalle  disposizioni contenute nel capo I del titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
  Visto  l'art.  1,  comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ove  si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008 a favore del sopraindicato
Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
  Visto  l'art.  1,  comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge   finanziaria  2007)  ove  si  stabilisce,  fra  l'altro,  che
l'incremento   del  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia  viene
utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  giugno  2005,  27  aprile 2007 e 2 ottobre 2007, con i quali sono
stati   determinati   i   soggetti  beneficiari  e  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  di  rimborso delle spese sostenute per
adozione   internazionale  dai  coniugi  che  hanno  concluso  l'iter
adottivo negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato con delega alle
politiche  per la famiglia in data 3 febbraio 2009 con il quale viene
ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2009;
  Ravvisata la necessita' di proseguire il sostegno alle famiglie che
hanno   concluso   l'adozione  nell'anno  2008  al  fine  di  evitare
disparita' di trattamento;
  Ritenuto  che,  sia opportuno confermare l'ammontare e i criteri di
rimborso  delle spese sostenute dalle coppie adottive applicati negli
anni  precedenti e, in particolare, considerare solo il cinquanta per
cento  delle  spese  sostenute per adozione, vista la possibilita' di
deducibilita'  della  restante  parte  ex  art.  10, comma 1, lettera
l-bis)  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  al  fine  di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni
previste dalla legge;
  Ritenuto   che,   al   fine   di   evitare   sovrapposizione  delle
agevolazioni,  occorre  considerare  eventuali analoghi finanziamenti
previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalita';
  Ritenuto  che, dall'ammontare del rimborso debba essere detratto il
contributo   forfettario   di   euro  1.200,00  erogato  con  decreto
ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla
data  del  31  dicembre  2007,  avendo  conferito  incarico a un ente
autorizzato   per  l'adozione  internazionale,  aveva  in  corso  una
procedura di adozione internazionale;
  Accertata  la  disponibilita' di fondi sul capitolo 538, denominato
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Soggetti beneficiari


  1.  Ai  genitori  adottivi, residenti sul territorio nazionale, con
reddito  complessivo  fino  a  70.000,00  euro, che abbiano adottato,
secondo  le  disposizioni  contenute  nel capo I del titolo III della
legge  4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali
sia  stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia
nel  periodo  compreso  tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno
2008,  e'  concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a
seguito   di   apposita   istanza   presentata  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto.

        
      

                               Art. 2.


              Modalita' di presentazione delle istante


  1.  I  genitori  adottivi,  di cui all'art. 1 del presente decreto,
presentano   nel   periodo   1   luglio-31  dicembre  2009,  a  mezzo
raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute
per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187
Roma, utilizzando il modello A allegato al presente decreto.
  2.  L'istanza  di  rimborso  deve  essere  corredata  dei  seguenti
documenti:
   a)   copia   dell'autorizzazione  all'ingresso  e  alla  residenza
permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per
le adozioni internazionali;
   b)  copia  delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10,
comma  1,  lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica
22  dicembre  1986,  n.  917,  dall'ente autorizzato che ha curato la
procedura  di  adozione,  attestante  tutte  le  spese  sostenute dai
genitori adottivi;
   c)  copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO
o  mod.  730)  relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del
minore  in  Italia (antecedente quello di presentazione della domanda
di  rimborso)  da  cui  si  possa  evincere  l'ammontare  del reddito
complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate
in  deduzione  in  piu'  anni  finanziari,  occorre  presentare copia
completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
   d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi
in  via  telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante  la conformita' della dichiarazione dei redditi allegata a
quella  che  verra'  trasmessa  nei  termini previsti dall'art. 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998, n. 322,
all'Agenzia delle entrate;
   e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione
dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero,
previste  dall'art.  1,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai
sensi  dell'art.  46  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito
conseguito  nell'anno  di  autorizzazione  all'ingresso del minore in
Italia  (antecedente  a  quello  di  presentazione  della  domanda di
rimborso), (modello B allegato);
   f)   nel   caso   in  cui  l'adozione  sia  stata  conclusa  senza
l'assistenza  di  un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai
sensi  dell'art.  46  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  (corredata  dalla  documentazione contabile
giustificativa),  attestante  che  le spese per le quali si chiede il
rimborso  sono  state  sostenute  e  sono  riferibili  alla procedura
adottiva   indicata  nell'autorizzazione  all'ingresso  di  cui  alla
lettera a);
   g)  autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  in  cui
l'istante  dichiara  di  non  aver  richiesto, ne' intende presentare
domanda  per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o
provinciali (modello C allegato).
  3.  In  caso  di  adozione  pronunciata all'estero, riconosciuta in
Italia  ai  sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998,
n.  476,  all'istanza  di  rimborso  deve  essere  allegata copia del
provvedimento  emesso  dal tribunale per i minorenni territorialmente
competente,   nonche'  copia  completa  della/e  dichiarazione/i  dei
redditi  (mod.  UNICO  o  mod.  730)  relativa/e all'anno antecedente
quello  di  presentazione  della domanda di rimborso, da cui si possa
evincere  l'ammontare  del  reddito  complessivo.  Nel caso in cui le
spese  per  adozione  sono  state  portate  in deduzione in piu' anni
finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei
riguardanti tali anni.
  4.  Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure
incomplete sono inammissibili.

        
      

                               Art. 3.


                   Ammontare e natura dei rimborsi


  1. L'ammontare delle spese rimborsabili e' pari a:
   a)  il  50%  (fino  ad  un  limite massimo di 6.000,00 euro) per i
genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00
euro;
   b)  il  30%  (fino  ad  un  limite massimo di 4.000,00 euro) per i
genitori  adottivi  che  abbiano  un reddito complessivo compreso tra
35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
  2.  Dall'ammontare  del  rimborso  calcolato  verra'  sottratto  il
contributo  forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto
ministeriale 21 dicembre 2007.
  3.  Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato
«Fondo   per  il  sostegno  delle  adozioni  internazionali»,  previa
verifica  della  congruita' delle disponibilita' del Fondo medesimo e
nel  caso  in  cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande
accolte  in  funzione  del  procedimento di cui all'art. 2, superi le
disponibilita'  del  Fondo,  si  procedera' alla rideterminazione dei
rimborsi  che  dovra'  essere effettuata in misura proporzionale alla
percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilita'.
  4.  L'importo  del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione
fiscale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 17 luglio 2009

                                                p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                  Giovanardi


Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
          Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 8, foglio n. 58