Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare

Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare - Insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità - Poteri della corte d'appello - Affidamento eterofamiliare - Esclusione - Fondamento. Il giudice d'appello, ove ravvisi l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore, deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado, mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183 riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in mancanza del predetto assenso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 10/06/2011

Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare - Insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità - Poteri della corte d'appello - Affidamento eterofamiliare - Esclusione - Fondamento. Il giudice d'appello, ove ravvisi l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore, deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado, mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183 riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in mancanza del predetto assenso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 10/06/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 10/06/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 20 maggio 2010, la Corte d'Appello di Potenza ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore F..A. , pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Potenza con sentenza del 16 novembre 2009, ed ha affidato la minore ai coniugi V..O. e No.Ir..Hu. , per la durata di
diciotto mesi.
Premesso che nell'ordinamento vigente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della sua famiglia di origine può essere sacrificato solo allorquando quest'ultima non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, la Corte ha rilevato che nella specie lo stato di adottabilità era stato dichiarato in modo pressocché automatico alla luce dell'esito analogo di un'altra procedura precedentemente aperta nei confronti di Ac..Ar. , fratello della minore, senza considerare che tale decisione era stata fortemente condizionata dall'incapacità genitoriale dimostrata dalla madre A..H. , affetta da un disturbo della personalità con note paranoiche, nonché dalla debolezza di carattere manifestata dal padre M..A. e dalla sua incapacità di comprendere e gestire una realtà familiare complessa.
Nel frattempo, tuttavia, la situazione dell'uomo aveva subito un mutamento, in quanto la donna, alla quale egli era legato al punto da farne il centro delle sue attenzioni, lo aveva abbandonato, rendendosi irreperibile, e ciò, unitamente alla perdita del primo figlio, aveva favorito il raggiungimento da parte sua di un più elevato livello di maturità e lo sviluppo di un maggiore interesse ed attaccamento verso la seconda figlia. Le informazioni assunte e la relazione del c.t.u. nominato nel corso dell'istruttoria avevano peraltro confermato il conseguimento da parte dell'A. di una rassicurante indipendenza economica e un'adeguata capacità genitoriale, nonché la sua volontà di prendersi cura della figlia, che hanno indotto la Corte d'Appello ad escludere la sussistenza dello stato di abbandono ed a ritenere configurabile una temporanea difficoltà del padre di provvedere ai bisogni della minore, cui può farsi fronte mediante l'affidamento temporaneo della stessa ad idonea famiglia, ai sensi della L. 4 maggio 1984, n. 183, art. 2 in attesa che l'uomo riesca a costruire una concreta e positiva relazione con la figlia ed a realizzare il proprio proposito di ricongiungersi in Italia con i propri familiari di origine.
La predetta famiglia è stata individuata nei vicini di casa dell'A. , che hanno offerto la loro disponibilità, avendo la Corte ritenuto non ostativa l'insussistenza di un rapporto di parentela con la minore, avuto riguardo al carattere provvisorio dell'affidamento. È stato inoltre disposto che il padre possa vedere e tenere con sè la figlia ogni volta che lo desideri, sotto la vigilanza degli affidatari e dei Servizi Sociali del Comune di residenza, ai quali è stata demandata anche l'elaborazione di un idoneo progetto inteso allo sviluppo di una piena e soddisfacente relazione tra la minore ed il padre naturale.
2. - Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, per sei motivi, e la curatrice speciale della minore, per tre motivi. I genitori della minore non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, proposti separatamente ma aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento. 2. - Con il primo motivo d'impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia la violazione o la falsa applicazione della L. 4 maggio 1984, n. 183, artt. 1, 2, 4, 5, 8 e 12 nonché dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 179, osservando che la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto dell'interesse della minore, disponendone l'affidamento a terzi senza procedere ad una scrupolosa indagine socio - psicologica, e facendo assegnamento, per la sua crescita, nel futuro sostegno dei familiari di origine del padre, senza accertarne le capacità. La Corte d'Appello, inoltre, ha omesso di procedere ad una seria verifica in ordine alla sopravvenuta capacità genitoriale dell'A. , ritenuto solo pochi mesi prima inidoneo a provvedere alle esigenze dell'altro figlio, essendosi limitata ad accertare la sua capacità lavorativa ed il possesso di un'abitazione dignitosa, senza fare alcun riferimento al distacco della minore dalla famiglia alla quale è attualmente affidata.
2.1. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o l'errata applicazione della L. n. 183 del 1984, art. 2 e dell'art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, nonché degli artt. 99 e 101 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non reca alcuna verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni cui l'art. 2 cit. subordina l'affido familiare, ed in particolare all'idoneità del nucleo affidatario a garantire il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive della minore, omettendo ogni valutazione in ordine all'affidamento in atto.
2.2. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e l'errata applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 4 sostenendo che la Corte d'Appello non avrebbe potuto disporre l'affidamento della minore ai coniugi O. , trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale per i minorenni, che avrebbe potuto essere adottato soltanto a seguito della revoca del precedente affidamento, rimessa al Giudice che lo aveva disposto.
2.3. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o l'errata applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12 osservando che la sentenza impugnata ha fatto affidamento sul contributo dei familiari dell'A. residenti all'estero, senza verificarne l'identità e l'idoneità e senza accertare la possibilità degli stessi di recarsi regolarmente in Italia.
2.4. - Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 15 osservando che nel corso del procedimento non è stata disposta, ne' in primo ne' in secondo grado, l'audizione dei coniugi cui è stata affidata la minore.
2.5. - Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, sostenendo che l'affermazione della capacità genitoriale dell'A. contrasta con l'affidamento della figlia a terzi, nonché con la dichiarazione dello stato di adottabilità dell'altro figlio intervenuta solo pochi mesi prima, e non è accompagnata da alcun accenno alla situazione della minore e al suo diritto ad una vita sana ed equilibrata.
3. - Con il primo motivo del proprio ricorso, la curatrice della minore denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 sostenendo che, nonostante l'istruttoria compiuta mediante l'audizione di informatori e l'espletamento di c.t.u., la Corte d'Appello ha omesso di verificare la cessazione dello stato di abbandono accertato in primo grado, ai fini della quale occorreva aver riguardo esclusivamente alla situazione oggettiva ed all'interesse della minore.
3.1. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 2, 4 e 5 e dell'art. 3 della Convenzione di New York, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non si è limitata a revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità, ma, accertata la difficoltà per il padre di far fronte alle esigenze della minore, ha superato tale impedimento mediante l'affidamento ad idonea famiglia. Tale provvedimento, infatti, non avrebbe potuto essere adottato dalla Corte d'Appello in sede di gravame, essendo riservato alla competenza funzionale del tribunale, e avrebbe comunque richiesto l'accertamento della capacità genitoriale degli affidatari, mediante l'audizione degli stessi o l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali, nonché la valutazione dell'affidamento in atto e della disponibilità della coppia affidataria ad aderire al progetto di recupero della relazione tra la minore ed il padre naturale. 3.2. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché l'illogicità manifesta della motivazione, osservando che la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità si pone in contrasto con la diversa decisione precedentemente assunta nei confronti del fratello della minore in base alle stesse risultanze istruttorie, e che l'affermazione della capacità genitoriale dell'A. è contraddetta dalla contestuale previsione dell'affidamento eterofamiliare, disposto peraltro in attesa dell'affidamento della minore ai familiari del padre, il cui trasferimento in Italia è stato prospettato esclusivamente in base alle dichiarazioni di quest'ultimo. La sentenza impugnata, in realtà, ha recepito le risultanze della c.t.u. disposta dalla Corte d'Appello, limitandosi ad accertare la capacità genitoriale dell'A. , senza valutarne le caratteristiche in funzione dei bisogni e degli obiettivi evolutivi della figlia.
4. - I ricorsi, da esaminarsi congiuntamente, avuto riguardo alla sostanziale identità delle censure proposte, sono parzialmente fondati.
Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, la Corte d'Appello ha dichiarato di volersi attenere all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione dello stato di adottabilità presuppone una valutazione particolarmente rigorosa, potendo essere pronunciata soltanto a fronte di una carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psico - fisico del minore, e sempre che detta situazione sia accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la relativa verifica essere rimessa ad una valutazione astratta, compiuta ex ante, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su indizi privi di valore assoluto (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 maggio 2006, n. 11019; 14 maggio 2005, n. 10126).
In applicazione di tale principio, essa ha correttamente escluso che lo stato di abbandono potesse essere desunto in via automatica dalla dichiarazione dello stato di adottabilità precedentemente pronunciata nei confronti del fratello primogenito della minore, mettendo in risalto i mutamenti nel frattempo verificatisi nella situazione del nucleo familiare di origine di F..A. , ed in particolare il venir meno delle ragioni d'instabilità connesse ai gravi disturbi psichici da cui era affetta la madre A..H. , allontanatasi definitivamente dai propri congiunti, nonché il miglioramento delle condizioni di vita del padre M..A. , ormai integratosi perfettamente nell'ambiente sociale e lavorativo e dotatosi di una sufficiente stabilità economica e di una sistemazione abitativa decorosa.
Nella medesima ottica, la Corte territoriale ha evidenziato il processo di maturazione manifestatosi nell'uomo per effetto delle tristi vicende connesse all'ingresso in Italia in stato di clandestinità, all'abbandono da parte della convivente ed al definitivo distacco dal primo figlio, sottolineando il giudizio positivo espresso in ordine alla sua personalità dal c.t.u. nominato nel corso del procedimento e la forte spinta motivazionale per lui rappresentata dal desiderio di riavere con sè l'unica figlia rimastagli, nei confronti della quale egli ha costantemente dimostrato un interesse ed un attaccamento efficacemente testimoniati dalla tenacia con cui ha resistito in giudizio, fin dal momento in cui è stato disposto l'allontanamento della minore dai genitori. 4.1. - L'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata non appare tuttavia convincente nella parte in cui la Corte d'Appello non si è limitata a dedurre dalle predette modificazioni una forte ed inequivocabile volontà dell'A. di prendersi cura della figlia, ma ha preteso di desumerne il raggiungimento da parte dell'uomo di un'adeguata capacità genitoriale, idonea ad assicurare alla minore un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, omettendo di prendere in considerazione la relativa brevità del periodo di tempo (poco più di un anno) trascorso dalla dichiarazione dello stato di abbandono del primogenito, nonché di valutare le oggettive difficoltà di recupero del rapporto genitoriale, connesse all'assenza della figura materna e di altre figure parentali di riferimento ed alla circostanza che la minore è stata sottratta alla propria famiglia di origine a pochi mesi dalla nascita. Nella loro valutazione, i Giudici di merito si sono lasciati guidare dal principio, astrattamente condivisibile, secondo cui il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con la propria famiglia di origine, sancito dal diritto interno ed internazionale, tutela un suo interesse superiore presunto, dovendo essere rispettate e pre-servate la sua identità e la sua prioritaria esigenza di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato da loro (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1837; 28 giugno 2006, n. 15011). Essi hanno tuttavia trascurato che tale diritto non è riconosciuto in astratto, ma è finalizzato allo sviluppo armonico del minore, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 agosto 2006, n. 18113; 9 luglio 2004, n. 12662; 28 marzo 2002, n. 4503).
In tale prospettiva, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l'eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali (cfr. Cass., Sez. 1^, 29 settembre 1999, n. 10809). La mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2010, n. 4545;
17 luglio 2009, n. 16795), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1838). 4.2. - Nella specie, la Corte d'Appello ha conferito rilevanza pressocché e-sclusiva alla positiva evoluzione della condizione esistenziale dell'A. ed ai buoni propositi da lui manifestati, astenendosi da una specifica valutazione dei suoi progetti educativi e del modo in cui egli intende realizzarli, anche in relazione alla precoce interruzione della convivenza ed alla conseguente esigenza di ripristinare il rapporto genitoriale con un soggetto in così tenera età. Pur dando atto dell'assenza della figura materna e di altri prossimi congiunti, la Corte ha escluso che essa potesse essere considerata ostativa al programma di vita rappresentato dall'uomo, apprezzando favorevolmente l'intenzione, da quest'ultimo dichiarata, di farsi raggiungere al più presto in Italia dai suoi familiari, senza però accertarne l'esistenza e la disponibilità a contribuire all'accudimento della minore, e senza verificare l'effettiva realizzabilità di tale progetto d'immigrazione.
Tale valutazione appare ancor più necessaria se si considera che proprio dalla prospettiva di un futuro apporto educativo dei familiari la sentenza impugnata ha fatto discendere l'esclusione della sussistenza dello stato di abbandono ed il riconoscimento di un carattere meramente temporaneo alla difficoltà dell'A. di provvedere da solo ai bisogni della figlia, con la conseguente affermazione della possibilità di farvi fronte mediante il ricorso all'istituto dell'affidamento temporaneo ad idonea famiglia, previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 2. In proposito, è appena il caso di sottolineare la diversità della prognosi che legittima tale provvedimento rispetto a quella che giustifica la dichiarazione dello stato di abbandono, richiedendosi nella prima ipotesi che la mancanza di un ambiente familiare idoneo sia dovuta a difficoltà di carattere transitorio, alle quali possa ovviarsi mediante l'affidamento eterofamiliare, e nella seconda che essa non sia altrimenti superabile (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 maggio 2010, n. 10706; 9 giugno 2005, n. 12168).
4.3. - Al di là di tale rilievo, comunque, è proprio la ritenuta indispensabilità della collocazione presso terzi ai fini del recupero del rapporto con la minore a porsi in insanabile contraddizione logica con l'affermata capacità genitoriale dell'A. , avendo la Corte attribuito all'affidamento non solo la funzione di far fronte alle attuali maggiori esigenze connesse alla tenera età della minore, ma anche quella di favorire la realizzazione di un percorso idoneo allo sviluppo di una relazione adeguata tra la figlia ed il genitore naturale.
Attribuire all'intervento di terzi portata determinante non solo nella prestazione dell'assistenza morale e materiale resa necessaria dall'età della minore, ma anche nella realizzazione delle condizioni per il ripristino del rapporto genitoriale, significa infatti ammettere che, al di là dell'incapacità dell'A. di garantire da solo la cura, l'educazione e l'istruzione della figlia, la difficoltà nei rapporti con quest'ultima non è agevolmente superabile, trattandosi di creare le premesse per lo sviluppo di una comunione di affetti che, al di là delle aspirazioni del padre, ha subito una lunga interruzione.
4.4. - Sotto un diverso profilo, poi, mentre risulta inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, la questione relativa alla mancata audizione dei coniugi in favore dei quali è stato disposto l'affidamento temporaneo della minore, merita accoglimento la censura riflettente l'improprietà della sede in cui è stato adottato il provvedimento in esame.
La L. n. 184 del 1983, art. 16 prevede infatti, per il caso in cui si accerti l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, la mera dichiarazione di non luogo a provvedere, accompagnata eventualmente dall'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore, laddove l'affidamento eterofamiliare è rimesso dall'art. 4 al servizio sociale locale in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni in mancanza del predetto assenso. 5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Potenza, che provvedere, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative alla fase di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
riunisce i ricorsi, li accoglie entrambi, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Potenza, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

 

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