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Tariffe professionali - Liquidazione dei compensi – Cass. n. 5672/2021

Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Liquidazione dei compensi - Controversie di valore superiore ad euro 40.000.000 - Modalità - Parametri - Fattispecie relativa a maggiorazione del 50%.

Ai fini della liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale dell'avvocato nelle controversie che superano per valore il più elevato scaglione previsto dall'art. 11, comma 9, del d.m. n. 140 del 2012, il giudice deve motivatamente determinare un importo ricompreso tra i parametri minimo, medio e massimo del precedente scaglione, successivamente incrementandolo in funzione dell’effettivo valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della difficoltà delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata dal professionista, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'iter procedimentale e motivazionale seguito dal Tribunale che nel quantificare il compenso all'avvocato per l’attività giudiziale svolta nell'interesse del fallimento ha preso le mosse dallo scaglione delle controversie fino ad Euro 1.500.000,00 e dai valori massimi ivi previsti ritenendo poi congrua una maggiorazione di circa il 50% ).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021 (Rv. 660759 - 02)