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Indennità di trasferta - Prova - Onere a carico del soccombente - cause davanti alla Corte di cassazione

Indennità di trasferta - Prova - Onere a carico del soccombente - cause davanti alla Corte di cassazione Ove la parte ricorra ad un difensore residente in un luogo diverso rispetto a quello del giudice adito, sono liquidabili a carico del soccombente l'indennità di trasferta e le relative spese (salvo gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità), dato che nelle tariffe forensi, a partire da quella approvata con d.m. 30 maggio 1969, dette spettanze sono contemplate senza alcuna determinazione al solo rapporto con il cliente; peraltro, non trattandosi di rimborso forfettario, va provata la trasferta e la sua durata (quanto meno in via presuntiva), mentre ai fini delle spese, ivi comprese quelle di domiciliazione, va fornita la prova di quelle effettivamente sostenute, come per tutte le spese vive sostenute dalla parte vittoriosa di cui la medesima chieda il ristoro. I suindicati principi non trovano però applicazione con riferimento al giudizio per cassazione, in quanto, poiché l'albo speciale per gli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti ai giudici superiori è unico per tutto il territorio nazionale, con riguardo ad esso non ricorre peraltro l'ipotesi di cui al punto XI della tariffa civile tabella A, e, d'altro canto, nella determinazione dell'ammontare degli onorari relativi alle cause davanti alla Corte di cassazione e alle altre Magistrature superiori, la detta tabella A tiene già conto dei maggiori oneri cui può andare incontro il difensore. ( Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2002, n. 738 )