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Comodato - Restituzione della cosa - Azioni esperibili dal comodante - Cass. n. 2726/2013

Rivendicazione e azione contrattuale - Potere del giudice di mutare il titolo - Sussistenza - Esclusione - Esercizio dell'azione contrattuale - Onere probatorio dell'attore - Oggetto - Eccezione di usucapione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2726 del 05/02/2013

Il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare "ex officio" il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, tale pretesa non essendo idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata.


 Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2726 del 05/02/2013

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