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Comodato - estinzione - richiesta del comodante - sopravvenuto bisogno della cosa comodata - Cass. n. 27938/2018

Comodato per uso abitativo a tempo determinato - Fallimento del comodante - Diritto del curatore alla restituzione immediata del bene - Sussiste - Fondamento.

In tema di comodato di immobile per uso abitativo a tempo determinato, il fallimento del comodante dopo la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., genera l'obbligo del comodatario di restituire il bene immediatamente al curatore, avuto riguardo alla sua necessità di procedere alla liquidazione del cespite libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali (principio enunciato dalla S.C. nell'interesse della legge).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27938 del 31/10/2018 (Rv. 651330 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1809, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172

corte

cassazione

27938

2018