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Competenza civile - Cass. n. 21669/2013

Pretese creditorie nei confronti di debitore fallito - Domanda introduttiva proposta nelle forme ordinarie - Pronuncia di improcedibilità da parte del giudice adito - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Appellabilità - - Fondamento.

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013

 

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