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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 15076/2005

Protezione dei dati personali - Provvedimento del Garante - Impugnazione dinanzi al tribunale (art. 29, sesto comma, legge n. 675 del 1996) - Competenza territoriale - Norme sul foro erariale - Inapplicabilità.

In tema di trattamento dei dati personali, nelle controversie promosse dal titolare o dall'interessato avverso il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - in relazione alle quali l'art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 prevede che l'opposizione debba essere proposta al tribunale del luogo ove risiede il titolare - non trovano applicazione, ancorché la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, le disposizioni in materia di competenza territoriale dettate dall'art. 25 cod. proc. civ.; e ciò in quanto, per espressa previsione normativa (contenuta nel regolamento del Garante, n. 1 del 2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio), ai giudizi in cui è parte tale Autorità indipendente (la quale riveste una posizione particolare nell'ambito dello Stato-comunità) si applicano le regole stabilite nel titolo III del testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ma non anche quella di cui all'art. 6, contenuta nel titolo I del citato testo unico, riguardante, appunto, la regola del foro erariale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15076 del 15/07/2005

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