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Calamita' pubbliche - calamita' naturali - piene dei fiumi e dei torrenti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 15/01/2020 (Rv. 656685 - 01)

Possibile calamità naturale - Obbligo del Comune di attivarsi - Sussistenza - Obbligo di avviso "ad personam" - Esclusione - Fattispecie.

Nelle situazioni di grave criticità per l'incolumità pubblica nelle quali sia necessario prevenire ed eliminare pericoli imminenti derivanti da possibili calamità naturali, grava sul Comune l'obbligo di attivarsi per allertare, con ogni mezzo, la popolazione e, in particolare, quella già individuata come stabilmente residente nelle parti del territorio ritenute a rischio molto elevato, senza che ciò comporti, però, l'obbligo di avviso individuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dato valore alle misure poste in essere dal Comune in occasione dell'esondazione di un fiume, come il monitoraggio del suo livello o l'attivazione dei volontari e delle squadre di soccorso, benché queste fossero o inconferenti o generiche, omettendo di accertare, invece, le concrete iniziative intraprese per avvertire gli abitanti delle aree interessate, e ciò nonostante si trattasse di un numero ristretto di cittadini, residenti nelle due zone a rischio più elevato e ben indicati nella Tabella del Piano intercomunale della Protezione Civile quali soggetti beneficiari di un dovere di protezione e informazione specifico).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 15/01/2020 (Rv. 656685 - 01)

Riferimenti normativi, Cod_Civ_art_2043

CALAMITA' PUBBLICHE

CALAMITA' NATURALI

PIENE DEI FIUMI E DEI TORRENTI