Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione – Cass. n. 1594/2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.

La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038

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