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Comunita' europea - comunita' economica europea - istituzioni - commissione - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15492 del 22/06/2017

Sgravi contributivi - Contratti di formazione - Condizioni alternative di compatibilità con il mercato comune - Fattispecie.

Gli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune in presenza di condizioni alternative, concernenti o la creazione di nuovi posti lavoro nell'impresa beneficiaria, a favore di lavoratori che non hanno trovato un impiego o che hanno perso quello precedente, ovvero l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, vale a dire i giovani con meno di venticinque anni, i laureati fino a 29 anni compresi, ed i disoccupati di lunga durata (almeno da un anno). Nella prima condizione, l’incremento netto dell’occupazione è un requisito di per sé sufficiente a rendere legittima l’agevolazione, nella seconda, viceversa, è richiesto solamente il rispetto del requisito anagrafico. In assenza di una della predette condizioni gli aiuti possono essere concessi nei limiti del “de minimis”.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15492 del 22/06/2017