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Comunita' europea - giudice nazionale - Aiuti di di Stato - Azione di recupero dell’INPS - Illegittima concessione secondo la normativa dell’Unione europea – Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15385 del 21/06/2017

Interpretazione attraverso interpolazione di comandi provenienti da fonti normative di ordinamenti diversi – Divieto – Fattispecie - previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) in genere.

L’ordinamento comunitario e l’ordinamento interno sono configurati come sistemi normativi autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai Trattati, di talché, sebbene le disposizioni derivanti dalla fonte comunitaria vengano a ricevere, ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost., diretta applicazione nel territorio italiano, esse rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile, previo, ove occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ne consegue che non è consentita all'interprete l'interpolazione di comandi provenienti da fonti normative appartenenti ad ordinamenti che restano diversi, pur essendo coordinati, trattandosi di operazione viziata sotto il profilo logico e giuridico. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, ritenendo “le assunzioni avvenute al di fuori della normativa italiana incompatibili con la normativa comunitaria”, aveva realizzato un'indebita interpolazione tra disposizioni normative appartenenti ad ordinamenti differenti ed alterato la "causa petendi" dell’azione promossa dall’INPS, trasformando un'azione di recupero di aiuti di Stato, illegittimamente concessi secondo il diritto comunitario, in una di recupero di sgravi contributivi indebitamente fruiti secondo il diritto interno).

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15385 del 21/06/2017