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Responsabilità risarcitoria dello Stato – Cass. n. 22631/2020

Comunita' europea - giudice nazionale - Aiuti di Stato illegittimi - Responsabilità risarcitoria dello Stato - "Aiuto nuovo " e "aiuto esistente" - Distinzione - comunita' europea - trattati

In materia di aiuti di Stato illegittimi, non sono "nuovi” bensì "esistenti" (ai sensi dell'art. 88, par. 1 e 2, del Trattato CE, già art. 93, attuale art. 108 TFUE) e, quindi, irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilità per illecito eurounitario dello Stato-Legislatore, gli aiuti: a) istituiti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del Trattato CE; b) già autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio; c) notificati e rispetto ai quali sia scaduto il termine per l'esame preliminare; d) non notificati e per i quali sia scaduto il termine decennale per il recupero; e) non qualificabili, al tempo della loro adozione, come aiuti e che lo sono divenuti in seguito al processo di completamento del mercato interno, dovendo però escludersi dal novero degli "aiuti esistenti" le misure di sostegno ad attività già oggetto di un processo di liberalizzazione in forza del diritto comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva considerato "aiuti nuovi" quelli erogati al Gruppo Tirrenia dalla l. n. 684 del 1974 nel periodo 1976-1980, in quanto successivi all'entrata del vigore del Trattato e non previamente notificati alla Commissione, oltre che per la piena "liberalizzazione comunitaria" del cabotaggio marittimo, ossia del trasporto marittimo interno agli Stati membri).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22631 del 16/10/2020 (Rv. 659242 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

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