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Consorzi - agricoltura - consorzi di bonifica - Cass. n. 31760/2019

Canoni per l'utilizzo di canali consortili da parte di soggetti non proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile - Natura - Differenza dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari di detti fondi - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

In tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario. (Fattispecie disciplinata dall'art. 13 della l.r. Campania n. 4 del 2003, la quale, anche nel testo novellato dalla l.r. n. 6 del 2016, utilizza il termine "canone" - termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria - per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla regione).

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 31760 del 05/12/2019 (Rv. 656170 - 01)

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