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Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente – Cass. n. 18792/2021

Consorzi - volontari - Consorzi con finalità di realizzazione di piano di edilizia sostitutiva - Assimilabilità all'associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c. - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente - Assoggettabilità alla disciplina dell'art. 1957 c.c.

 

I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021 (Rv. 661825 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_38, Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_2615

 

Corte

Cassazione

18792

2021