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Adozione del piano di classifica e inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza – Cass. n. 20359/2021

Consorzi - contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Onere della prova - Riparto - Adozione del piano di classifica e inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza - Presunzione di benefici fondiari - Prova contraria a carico del contribuente - Compatibilità di tale regime con l'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994.

 

In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 (Rv. 661883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0860

 

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