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Requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - convenzionale revoca tacita del patto di forma - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4539 del 15/02/2019

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - convenzionale revoca tacita del patto di forma - possibilità - censurabilità in sede di legittimità - condizioni - fattispecie.

Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (In applicazione del predetto principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto di affitto di azienda, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni palesasse "per fatti concludenti" la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4539 del 15/02/2019

Cod_Civ_art_1352