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Requisiti del contratto - accordo delle parti - conclusione del contratto - luogo e momento della conclusione – Cass. 12899/2019

Contratti tra persone lontane - Modifica da parte dell'accettante dei tempi di consegna indicati nella proposta - Nuova proposta - Accettazione dell'originario proponente - Necessità - Fattispecie.

In materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell'accettante, del termine per l'esecuzione indicato nella proposta - implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine - si configura, ai sensi dell'art. 1326, comma 5, c.c., come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell'originario proponente

 (Nella specie, la S.C., regolando la competenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di fornitura, ha escluso la competenza del giudice del luogo in cui la parte proponente aveva ricevuto la conferma d'ordine nella quale l'accettante aveva modificato i tempi di consegna della merce indicati nella proposta).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12899 del 15/05/2019 (Rv. 653902 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1326 – Conclusione del contratto