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Energia elettrica - Fornitura non richiesta – Cass. n. 261/2021

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Energia elettrica - Fornitura non richiesta - Obbligo per il consumatore di prestazione corrispettiva - Esclusione - Possibilità per il fornitore di agire a titolo di indebito o di arricchimento senza causa - Esclusione - Vantaggio conseguito dal consumatore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere.

Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del codice del consumo (nella specie, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 21 del 2014, venendo in rilievo un contratto concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette - su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 261 del 12/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2041

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