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Danno emergente e lucro cessante – Cass. n. 15147/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilita' precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Responsabilità precontrattuale - Danno risarcibile - Danno emergente e lucro cessante - Risarcibilità del cd. interesse positivo - Esclusione.

 

In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15147 del 12/05/2022 (Rv. 664828 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1338

 

Corte

Cassazione

15147

2022