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Processo equo - termine ragionevole - Criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Derogabilità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7616 del 18/03/2019

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Derogabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, nel caso in cui sia inapplicabile "ratione temporis" l'art. 2 bis introdotto nella cd. legge Pinto dall'art. 55, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, il giudice nazionale, ai fini della liquidazione del danno, deve tener conto dei criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e può discostarsi da essi solo con adeguata motivazione, che dia conto delle peculiari circostanze concrete della singola vicenda che impongono l'adozione di criteri di commisurazione diversi da quelli indicati in sede europea.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7616 del 18/03/2019