Acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare – Cass. n. 24898/2022

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - in genere - Consiglieri regionali - Acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare - Atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - Condizioni - Controllo di ragionevolezza e di esorbitanza - Ammissibilità.

 

L'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare - atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, pur potendo avvenire "intuitu personae", senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 24898 del 18/08/2022 (Rv. 665656 - 01)

 

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2022