Giudicato tra creditore e condebitore solidale – Cass. n. 6411/2021

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Processo tributario - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Estensione degli effetti favorevoli anche ad altro condebitore solidale - Condizioni - Contrario giudicato formatosi in giudizio autonomamente promosso - Fondamento.

In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6411 del 09/03/2021 (Rv. 660770 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_324