Alloggi occupati senza titolo – Cass. n. 16608/2022

Edilizia popolare ed economica - edilizia residenziale pubblica e agevolata - Alloggi occupati senza titolo - Ordine di rilascio emesso dall'ente pubblico ex art. 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Atto di autotutela della P.A. - Regole per il compimento di tale attività ex art. 18 secondo comma del citato d.P.R. - Condizioni di legittimità del provvedimento di rilascio - Esclusione.

 

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall'ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16608 del 23/05/2022 (Rv. 664907 - 01)

 

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