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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1132 del 21/01/2014

Patto territoriale - Erogazione di finanziamenti - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1132 del 21/01/2014

La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicabile "ratione temporis"), in quanto - salva l'ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l'esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull'"an", sul "quid" e sul "quomodo" - l'erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica l'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, e un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, e, dunque, postula la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1132 del 21/01/2014