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giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4432 del 25/02/2014

Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito - Proposizione del regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. - Conseguenze - Sospensione necessaria del processo - Limiti - Adesione successiva all'eccezione - Inammissibilità del regolamento per carenza di interesse - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4432 del 25/02/2014

Nel caso in cui una delle parti eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice adito, proponendo il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., il giudice del merito deve disporre la sospensione del processo (salvo il caso di contestazione manifestamente infondata), che impedisce qualsiasi ulteriore pronuncia, anche declinatoria della giurisdizione. Né rileva l'eventuale sopravvenuto accordo tra le parti sull'avvenuto difetto di giurisdizione, che non determina l'inammissibilità del regolamento per carenza di interesse, prospettabile solo quando non sia mai sorto contrasto sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4432 del 25/02/2014