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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 23/03/2005

Svolgimento di procedure di selezione concorsuale per l'assunzione di pubblici dipendenti - Controversie relative - Riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 23/03/2005

In base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poichè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. Peraltro, la riserva di giurisdizione amministrativa nella materia de qua è da intendere riferita alla giurisdizione generale di legittimità, a una siffatta conclusione inducendo il non equivoco tenore letterale della norma dell'art. 63, comma quarto, del D.Lgs n. 165, nonchè la considerazione di sistema per cui è da interpretare in tali termini qualsivoglia disposizione che, disciplinando la giurisdizione in determinate materie, non contenga un'espressa attribuzione di queste alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che la procedura selettiva per titoli e colloqui attivata dalla regione Abruzzo si collocasse nell'area sopra delineata sub b) in quanto aperta, per il suo carattere di selezione pubblica, anche alla partecipazione di aspiranti esterni all'amministrazione regionale).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 23/03/2005