Skip to main content

giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - domicilio o residenza - Separazione personale - Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Art. 3 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Criteri di collegamento - Residenza a

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - in genere - Separazione personale - Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Art. 3 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Criteri di collegamento - Residenza abituale - Nozione comunitaria - Rilievo dell'effettività. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3680 del 17/02/2010

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento CEe n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3680 del 17/02/2010