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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16883 del 05/07/2013

Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza.

Non avendo l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 cod. proc. civ.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16883 del 05/07/2013