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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16883 del 05/07/2013

Controversia risarcitoria relativa a danni cagionati nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, ex art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 (nel testo modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000) - Sussistenza - Ragioni - Ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della norma "de qua".

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), la controversia concernente il risarcimento dei danni lamentati da un Consorzio di bonifica in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della norma, quali la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere soprattutto pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione e, soprattutto, il nesso esistente tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati (tale dovendosi ritenere la società T.A.V. s.p.a, in quanto strumento per la realizzazione di un fine pubblico, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 12 giugno 1990, n. 146) ed uso del territorio.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16883 del 05/07/2013