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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8057 del 21/04/2016

Giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione risarcitoria per lesione dell'affidamento su atto annullato in autotutela - Inclusione - Fondamento.

Nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 (applicabile "ratione temporis"), l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità dell'atto amministrativo poi annullato in autotutela rientra nella cognizione del giudice amministrativo e non può essere proposta al giudice ordinario, poiché l'azione amministrativa illegittima - composta da una sequela di atti intrinsecamente connessi - non può essere scissa in differenti posizioni da tutelare, essendo controverso l'agire provvedimentale nel suo complesso, del quale l'affidamento costituisce un riflesso, privo di incidenza sulla giurisdizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8057 del 21/04/2016